Ai sensi dell’art. 35 co. 11 l. n. 865/71 (recante, fra l’altro, disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, le aree comprese nei piani approvati a norma della l. n. 167/62, destinate alla costruzione di case economiche e popolari (cd. Piani di zona o P.E.E.P.), sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a: cooperative edilizie, consorzi di cooperative edilizie, imprese di costruzione, consorzi di imprese di costruzione e singoli.
Ai fini suindicati é prevista una preferenza per i proprietari espropriati “sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata”.
Tale disposizione é stata così modificata dall’art. 3 co. 63 lett. “c” l. n. 662/96, cd. legge finanziaria 1997, che ha eliminato i limiti delle aree da cedere in proprietà (“quota non inferiore al 20% e non superiore al 40%, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani”).
La modifica suindicata è applicabile, ai sensi dell’art. 7 co. 6 l. n. 136/99 (recante “norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale”) ai piani di zona ex l. n. 167/62 adottati dopo l’entrata in vigore della l. n. 662/96 cit. (1.1.1997).
L’art. 35 co. 11 cit. inoltre è stato interpretato autenticamente dall’art. 7 co. 4 l. n. 136 cit. (come, a sua volta, modificato dall’art. 39 co. 14 quinquies l. n. 236/03) nel senso che la preferenza in esame “spetta ai soggetti che abbiano la proprietà o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto delle aree medesime alla data dell’adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare”.
In linea generale, la giurisprudenza ha rilevato l’illegittimità della deliberazione comunale concernente l’assegnazione di un’area ricompresa in un piano di zona nella ipotesi in cui il proprietario, in violazione dell”art. 35 co. 11 l. n. 865 cit., non sia stato posto in condizione di esercitare la preferenza, mediante partecipazione al procedimento, avendo il Comune omesso di fornirgli preventivamente la notizia della scelta fatta e dell’assegnazione prevista (fra l altre, v. Cons Stato, IV, 25.3.2003 n. 1545; id. 26.11.2001 n. 5940; TAR Puglia – Bari 6.6.2005 n. 2741).
E’ stato altresì precisato che la norma in esame non prevede un vero e proprio diritto di prelazione in favore del proprietario espropriato (in senso contrario, Cons. Stato, IV, 21.5-.2004 n. 3315), ma un mero titolo di preferenza da far valer nel procedimento di assegnazione delle aree (sul punto, fra le tante v. Cons. Stato, A.P., 13.1.1984 n.2; id., IV, 23.11. 2000 n. 6219; T.A.R. Lombardia–Milano, III, 2.8.2005, n. 3607). In altri termini, le aree espropriate vengono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, il quale, dopo aver provveduto alla loro urbanizzazione, le assegna ai soggetti aventi diritto e, tra questi, prioritariamente ai proprietari espropriati, purché gli stessi abbiano i requisiti di soggetti attuatori dei programmi costruttivi (TAR Sicilia – Catania, II, 11.4.1992 n. 343, in senso contrario in merito alla possibilità di assegnazione diretta, v. TAR Toscana – Firenze, I, 8.5.2001 n. 800). Ne deriva che l’area de qua non è sottratta a priori al concorso delle domande degli aspiranti assegnatari ma, nell’ambito dei criteri di legge e di quelli discrezionalmente stabiliti dall’ente procedente, comporterà un titolo di precedenza a favore di chi ne era già proprietario (sul punto, v. T.A.R. Lombardia–Milano n. 3607/05 cit.).
Detta preferenza non è esercitabile su una determinata area bensì, in presenza dei prescritti requisiti, nell’ambito complessivo di quelle da assegnare in proprietà (v. Cons. Stato, IV, 21.5.2004 n. 3318; Tar Campania – Napoli, 31.1.2003 n. 534; nello stesso senso, v. TAR Puglia – Bari, 27.3.2006 n. 1049) e, secondo una parte della giurisprudenza, solo ai fini dell’assegnazione in proprietà, e non in superficie, dell’area (v. Cons. Stato n. 3318/04 cit.; id., n. 1545/03 cit.; TAR Campania – Napoli, V, 24.1.2007 n. 676).
(2008)
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