Profili di sindacabilità del provvedimento impositivo del vincolo storico-archeologico diretto

Ai sensi dell’art. 12 co. 2 D.lgs. n. 42/2004,i competenti organi del Ministero – d’ufficio o su richiesta degli interessati – verificano la sussistenza nel bene mobile o immobile di cui trattasi dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che, in quanto particolarmente importante ex art. 10 co. 3, giustifica la dichiarazione d’interesse culturale ai sensi del successivo art. 13.

Anche se, com’è noto, il giudizio che presiede all’imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (c.d. vincolo diretto) è connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, lo stesso è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo logico-motivazionale nonché in termini di inattendibilità o inadeguatezza della valutazione (fra le tante, v. Cons. Stato, VI, 3.10.2018 n. 5668).

In tema di prescrizioni di tutela diretta dei beni culturali, infatti, è attribuita all’Amministrazione la funzione di creare le condizioni affinché il valore culturale insito nel bene possa compiutamente esprimersi, evitando che ne sia messa in pericolo l’integrità secondo criteri di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità i quali, strettamente connessi tra loro, si specificano nel conseguimento di un punto di equilibrioidentificabilenella corretta funzionalità dell’esercizio del potere di vincolo. Perciò il potere che si manifesta con l’atto amministrativo deve essere esercitato in modo che sia effettivamente congruo e rapportato allo scopo legale per cui è previsto; ne deriva che, come è noto, il limite di legittimità in cui si iscrive l’esercizio di tale funzione deve essere ricercato nell’equilibrio che preservi, da un lato, la cura e l’integrità del bene culturale e, dall’altra, che ne consenta la fruizione e la valorizzazione dinamica (in tal senso, fra le altre, v. T.A.R. Campania – SA, II, 19.1.2022 n. 158).

Ne deriva che il provvedimento deve essere altresì supportato, oltre che da idonea quanto accurata istruttoria (donde la possibile rilevanza delle ulteriori censure di difetto di istruttoria o carenza/erroneità dei presupposti), da specifica motivazione.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, ad esempio, la “mera e generica circostanza tipologica che un fabbricato rappresenti una testimonianza di un tipo di costruzione di un particolare periodo storico non è di per sé elemento sufficiente a giustificare l’adozione di un provvedimento individuale e concreto, quale quello in questione. Qualsiasi fabbricato è di per sé testimonianza di un tipo di costruzione del proprio periodo nella zona in cui si trova. Al tempo stesso, un apprezzamento basato sulla mera valenza documentaria non è sufficiente per individuare giuridicamente un bene culturale: in questa operazione non si può infatti prescindere da un elemento valutativo concreto, incentrato sul pregio distinto, selettivo e irripetibile della singola cosa e dunque sul riferimento specifico agli elementi che questo pregio” concorrono a determinare (v. Cons. Stato, VI, 18.12.2017 n. 5950 cit.).

Come di recente chiarito da TAR Lazio, IQ, 23.3.2023 n. 4795 peraltro «nel caso di beni appartenenti a privati (…), il codice dei beni culturali, e segnatamente l’art. 10, comma 3, lett. a), postula, al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio storico-artistico della nazione con il sacrificio imposto al privato, un grado più elevato dell’interesse culturale, richiedendo che il medesimo sia “particolarmente importante”;

– tale interesse va accertato a mezzo di un’istruttoria rigorosa, completa ed esaustiva, dando conto, con una motivazione analitica, specifica e dettagliata, dei profili su cui risiede l’elevato pregio storico, artistico, archeologico o etnoantropologico espresso dalla “cosa” (mobile o immobile), tale da elevarla al rango di “bene culturale”».

Pertanto «la motivazione è tenuta a dar conto delle ragioni che rendono, nel caso concreto, l’interesse “particolarmente importante”, ossia tale da spiccare o in assoluto per la centralità che l’opera vincolata assume in arte o nell’evoluzione storica dei fatti umani (“particolarmente”, in quanto di alto valore), o nel raffronto con opere analoghe, rispetto alle quali, tuttavia, quella vincolata assuma tratti distintivi che da esse la separino, reclamando un livello più incisivo di protezione (“particolarmente”, in quanto parte specifica e meritevole di tutela, rispetto ad un tutto non necessariamente di analogo rilievo culturale, e dunque dotata di pregio qualificato)» (id.; nello stesso senso, v. TAR Lazio, IQ, 19.7.2022, n. 10302).

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Articolo pubblicato su Iustlab.org

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