La tutela dei beni culturali

Con l’approvazione del D.lgs. n. 42/2004 è stato introdotto nell’ordinamento il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (cd. Codice Urbani).

Lo stesso è diviso in 4 parti (oltre una quinta recante abrogazioni, norme transitorie ed entrata in vigore):

– I parte (disposizioni generali; artt. 1-9);

– II parte (beni culturali; artt. 10-30);

– III parte (beni paesaggistici; artt. 131-159);

– IV parte (sanzioni; artt. 160-180).

Il patrimonio culturale, che lo Stato tutela in attuazione dell’art. 9 Cost.1, infatti, è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (v. art. 2 co. 1).

In questa pubblicazione verranno esaminate le disposizioni disciplinanti i beni culturali, è invece presente nel sito altro testo relativo ai beni paesaggistici.

Le relative funzioni sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che le esercita anche tramite accordi/intese (nel caso del paesaggio, deleghe alle) con le Regioni (v. artt. 5 e 6).

Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità (v. art. 9 co. 1).

Sono beni culturali:

– le cose immobili e mobili di proprietà pubblica (Stato, Regioni, etc.) ovvero appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro (ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (v. art. 10 co. 1) ivi comprese raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, archivi e singoli documenti dello Stato, raccolte librarie delle biblioteche, ville e giardini, etc. … (v. co. 2 e 4);

– gli stessi beni di proprietà privata se sia intervenuta la dichiarazione d’interesse culturale prevista dall’art. 13 (v. co. 3).

Non sono assoggettate alla disciplina in esame le opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni con limitate eccezioni (v. art. 12 co. 1).

La relativa disciplina si distingue in due parti:

– tutela (Titolo I, artt. 10-100);

– fruizione e valorizzazione (Titolo II, artt. 101-127).

Nella prima parte rientra il procedimento per l’assoggettamento a vincolo dei beni privati, cd. dichiarazione di interesse culturale (v. artt. 13-16) che costituisce una forma di tutela diretta.

Lo stesso viene avviato dal Soprintendente il quale deve darne comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo (della cosa che ne forma oggetto) al quale deve essere assegnato un termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

La dichiarazione, una volta resa, deve essere notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (v. art. 15); contro la dichiarazione è ammissibile ricorso al Ministero, entro 30 giorni dalla notifica.

Specifiche misure di protezione sono previste dagli artt. 20-28 del Codice.

Fra l’altro:

– i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione (v. art. 20 co. 1);

– determinati interventi devono essere espressamente autorizzati dal Ministero (v. art. 21), ivi compresi quelli edilizi (v. co.4) che sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Soprintendente la quale deve essere rilasciata entro 120 gg. dalla richiesta (v. art. 22 co. 1)2.

Sono poi previste specifiche misure di conservazione (v. artt. 29-44) ed altre forme di protezione.

Fra queste ultime, il Soprintendente è altresì autorizzato a prescrivere distanze, misure ed altre norme comunque dirette ad “evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro” (v. art. 45 co. 1), cd. tutela indiretta.

Il relativo procedimento è disciplinato dagli artt. 46 e 47 del Codice.

Specifiche disposizioni sono inoltre previste in materia di circolazione dei beni culturali all’interno dello Stato (artt. 53-64) ed all’estero (artt. 64 bis-87 bis).

In particolare al Ministero è riconosciuta la facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso (v. art. 60 co. 1) per cui tutti gli atti che trasferiscano, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali devono essere denunciati al Ministero entro 30 gg. (v. art. 50 co. 1 e 2).

Il procedimento per l’esercizio della prelazione è disciplinato dall’art. 62 (il termine assegnato all’Amministrazione per il relativo esercizio è di 20 gg., aumentati a 90 gg. in caso di mancata o tardiva denuncia; v. art. 62 co. 4).

Particolare disposizioni sono poi previste in materia di ritrovamenti (v. artt. 88-100), fermo restando che i beni culturali, da chiunque e in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile (v. art. 91).

I beni culturali, immobili e mobili, possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi (v. art. 95 co. 1).

Il relativo procedimento è previsto dagli artt. 98, 99 e 100.

1La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

2 Fatta salva la richiesta di chiarimenti e/o documenti al privato. In tal caso il termine resta sospeso fino alla consegna dei documenti.

Nel caso in cui sia necessario procedere ad accertamenti, il termine viene sospeso – previa comunicazione all’interessato – per non oltre 30 gg. (v. art. 23 co. 2 e 3 ).

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