1. Ai sensi dell’art. 94 co. 1 D.p.r. n. 380/2001, cd. T.U. Ed. “Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione”.
La relativa richiesta è a carico del Committente dei lavori ai sensi dell’art. 93 T.U. Ed..
Come si legge nel sito della Regione Lazio1 “Il rischio sismico si definisce come l’insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità”.
Nel 2006 sono stati definiti i criteri nazionali che ciascuna Regione deve utilizzare per aggiornare la classificazione sismica del proprio territorio2. L’intero territorio è così suddiviso in quattro zone sismiche (1, 2, 3 e 4 rispettivamente più o meno pericolosa). All’interno di ognuna è poi facoltà delle Regioni individuare delle sottozone.
2. Nella Regione Lazio, la nuova riclassificazione sismica è stata approvata con D.G.R. Lazio n. 387/2009.
Per il territorio del Comune di Roma Capitale la stessa è stata di recente modificata con D.G.R. Lazio n. 571/2019 che recepisce la riperimetrazione dei Municipi (avvenuta con delibera Giunta Capitolina n. 392/2013).
Allo stato, pertanto, il territorio del Comune di Roma risulta così classificato:
Municipio Roma 1 – zona 3A;
Municipio Roma 2 – zona 3A;
Municipio Roma 3 – zona 3A;
Municipio Roma 4 – zona 2B;
Municipio Roma 5 – zona 2B;
Municipio Roma 6 – zona 2B;
Municipio Roma 7 – zona 2B;
Municipio Roma 8 – zona 2B;
Municipio Roma 9 – zona 2B;
Municipio Roma 10 – zona 3A;
Municipio Roma 11 – zona 3A;
Municipio Roma 12 – zona 3A;
Municipio Roma 13 – zona 3A;
Municipio Roma 14 – zona 3A;
Municipio Roma 15 – zona 3A;
Isola Amministrativa Municipio Roma 15 – zona 3B.
3. Con Regolamento n. 26 del 26.10.2020 (di redente modificato con Regolamento n. 7 del 16.4.2021) la Regione Lazio ha poi approvato le disposizioni “per la semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico”.
Ai sensi dell’art. 4 co. 1 “In tutto il territorio della Regione, chiunque intenda procedere alla costruzione, riparazione e sopraelevazione deve richiedere l’autorizzazione sismica rilasciata dal dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio in conformità a quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 94bis del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche.”.
In generale, gli interventi sono distinti in due categorie:
a) interventi rilevanti nei confronti della pubblica incolumità (v. art. 6) rappresentati nella Tabella A allegata al Regolamento;
b) interventi non rilevanti nei confronti della pubblica incolumità (v. art. 7) rappresentati nella Tabella A allegata al Regolamento.
a. Per i primi, “chiunque intenda procedere a costruzioni e sopraelevazioni, deve acquisire, prima dell’inizio dei lavori e previa presentazione di apposita istanza ai sensi del comma 3 (ndr indicante anche il contenuto della dichiarazione tecnica asseverata da allegare), la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dal dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio di cui al comma 1” (v. art. 4 co. 2 lett. “a”).
L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 30 dalla richiesta (v. art. 13 co. 1).
Entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione, deve essere data (tramite l’applicativo OPENGENIO) la comunicazione di inizio lavori (v. art. 14 co. 3), mentre il completamento degli stessi deve avvenire entro tre anni dall’inizio (v. art. 15 co. 2 ).
b. Per i secondi, è previsto “l’inizio dei lavori contestualmente alla richiesta di autorizzazione sismica” (v. art. 4 co. 2 lett. “b”).
Il rilascio di un’autorizzazione in corso d’opera, ai sensi dell’art. 12, è richiesta infatti solo per gli interventi sorteggiati “a campione” (v. art. 7 co. 2), mentre per quelli non sorteggiati, è sufficiente l’attestazione di avvenuto deposito dell’istanza ai sensi dell’art. 13 co. 3 (v. art. 7 co. 2).
Per tutti gli interventi relativi alle classi d’uso III e IV (sostanzialmente costruzioni ad uso pubblico) che ricadono nelle zone sismiche 3A e 3B è sempre richiesta l’autorizzazione in corso d’opera (v. art. 7 co. 3).
L’autorizzazione in corso d’opera deve essere rilasciata entro 30 dalla richiesta (v. art. 13 co. 2) al pari dell’attestazione di avvenuto deposito (v. art. 13 co. 3).
La comunicazione di inizio lavori deve essere data contestualmente alla richiesta di autorizzazione (v. art. 14 co. 2) ed i lavori devono essere iniziati entro l’anno successivo (v. art. 14 co. 3); il completamento delle opere deve invece avvenire entro tre anni dall’inizio (v. art. 15 co. 2 ).
L’art. 15 co. 4 prevede le modalità per la redazione della cd. relazione a strutture ultimate e l’art. 16 per la redazione del collaudo statico.
1 http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente.
2 Ordinanza del PCM n. 3519/2006.