Distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

Negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A, l’art. 9 co. 2 del D.M. 2.4.1968 n. 1444 [1] prescrive al fine di impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Come costantemente rilevato dalla giurisprudenza, tale disposizione (la…

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